Art. 1
Nell ' allegato del regolamento n . 10/65/CEE , il titolo V , lettera B iii ) , è cosi modificato :
In vigore dal 2 mag 1978
" iii ) in trecce , unicamente per il prodotto secco o semisecco .
Le trecce comportano
_ 12 bulbi , o
_ almeno 24 bulbi .
Gli agli presentati in trecce devono essere intrecciati con il loro stelo e legati con spago , rafia o altro materiale idoneo " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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