Art. 14
Nell ' allegato II , articolo 7 , è aggiunto un terzo comma cosi redatto :
In vigore dal 2 mag 1978
" Se , entro due mesi dalla designazione del secondo medico , non vi è accordo sulla designazione del terzo medico , questi viene assegnato d ' ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee , su iniziativa di una delle due parti . " .
Storico versioni
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