Art. 3
In vigore dal 10 feb 1978
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1978 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 10 febbraio 1978 .
Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .
( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 216 del 7 . 8 . 1974 , pag . 11 .
( 4 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1978 , pag . 26 .
( 5 ) GU n . L 248 dell ' ll . 9 . 1974 , pag . 8 .
( 6 ) GU n . L 327 del 20 . 12 . 1977 , pag . 11 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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