Art. 5
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Se il titolo di fissazione anticipata della restituzione riguarda un prodotto di base esportato sotto forma di merci contemplate dal regolamento ( CEE ) n . 1059/69 e comporta la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario , detta fissazione anticipata interessa l ' importo compensativo monetario applicabile a dette merci .
2 . La merce puo beneficiare della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario soltanto se , per almen uno dei prodotti di base , la totalità del quantitativo che puo beneficiare della restituzione all ' esportazione è coperta da uno o più dei titoli di cui al paragrafo 1 .
Ai fini dell ' applicazione del comma precedente , sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è uguale o superiore al ' 10 % del peso della merce .
3 . Qualora , all ' atto dell ' espletamento delle formalit doganali , vengano presentati più titoli di cui al paragrafo 1 , ai fini della data da prendere in considerazione per il calcolo dell ' importo compensativo monetario si tiene conto soltanto del titolo di data meno recente .
Ai fini dell ' applicazione del comma precedente , sono presi in considerazione soltanto i titoli concernenti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dal titolo stesso .
4 . Qualora , all ' atto dell ' espletamento delle formalit doganali , vengano presentati uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario perché non sussistono i presupposti menzionati al paragrafo 2 , il titolo o i titoli in causa non sono accettati all ' espletamento delle formalità doganali relative alla merce di cui trattasi .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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