Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 feb 1978
1 . Le disposizioni del presente articolo si applicano allorché la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è superiore a 6 mesi . 2 . La validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di fissazione anticipata . 3 . Il richiedente del titolo puo presentare domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario durante un periodo che inizia il giorno di presentazione della domanda di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione e scade il primo giorno degli ultimi sei mesi di validità del titolo stesso . 4 . Se un titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione implica anche la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario , la validità del titolo scade l ' ultimo giorno del periodo di validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . 5 . Se la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è presentata contemporaneamente alla domanda di titolo , la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare le diciture di cui all ' , paragrafo 1 . Nella casella 21 del titolo d ' importazione o di fissazion anticipata o , secondo il caso , nella casella 19 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata deve essere indicata la data di scadenza della validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . 6 . Se il richiedente del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione non si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 5 e presenta una domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario nel corso del periodo di cui al paragrafo 3 , la domanda stessa deve essere depositata presso l ' organismo ch ha ricevuto la domanda di titolo . Le disposizioni dell ' , paragrafi 1 e 3 , dell ' e dell ' del regolamento ( CEE ) n . 193/75 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . La domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo riguardare un titolo o un estratto dello stesso , qualora sia stato rilasciato un estratto di titolo . Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario l ' interessato deve presentare all ' organismo competente il titolo o l ' estratt di titolo , cui la domanda si riferisce . Il titolo o l ' estratto di titolo vengono conservati presso l ' organism competente , il quale procede al rilascio di un titolo o di un estratto sostitutivo . Al momento della presentazione della domanda di estratto di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , per l ' estratto stesso , che è considerato come estratto sostitutivo , puo essere presentata domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . 7 . Il titolo o l ' estratto sostitutivo implicante fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che , maggiorato della tolleranza , corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito . Il titolo o l ' estratto sostitutivo ha una validità di 6 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . Fatte salve le disposizioni particolari di cui al presente paragrafo , il titolo o l ' estratto sostitutivo deve recare le indicazioni e le diciture che figurano eventualmente nel documento sostituito . Esso reca inoltre le diciture di cui all ' , paragrafo 1 , nonché un riferimento al numero del documento sostituito . 8 . Le disposizioni dell ' , paragrafo 2 , si applicano ai titoli di cui al presente articolo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1978:243:oj#art-4