Art. 2
In vigore dal 1 feb 1978
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica ai titoli per i quali è presentata domanda a decorrere dalla sua entrata in vigore .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 1 * febbraio 1978 .
Per La Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .
( 3 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .
( 4 ) GU n . L 214 del 12 . 8 . 1975 , pag . 20 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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