Art. 85

Art. 85

In vigore dal 30 giu 1972
Le pensioni maturate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono modificate, a decorrere dalla stessa data, in base alle disposizioni dello statuto modificato dal presente regolamento. Tuttavia, il tasso e l'importo delle pensioni acquisite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non possono essere inferiori a quelli che risulterebbero dall'applicazione delle disposizioni vigenti al momento in cui le pensioni sono state maturate.
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