Art. 77

Art. 77

In vigore dal 30 giu 1972
1.   All', primo comma, il tasso del «30 %» è sostituito dal tasso del «35 %». 2.   Il testo dell', secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «La beneficiaria di una pensione vedovile ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all' dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all', paragrafo 1, lettera b), dello statuto.»
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