Art. 71 · 1.   All'allegato VIII, il testo dell'articolo 40, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

Art. 71

1.   All'allegato VIII, il testo dell'articolo 40, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«La liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, d'invalidità o di riversibilità, o alla pensione provvisoria, compete all'istituzione alla quale apparteneva il funzionano al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario od ai suoi aventi diritto e alla Commissione delle Comunità europee, incaricata di provvedere al pagamento delle pensioni.» 2.   All'allegato VIII, , secondo comma, i termini «di riversibilità» e «o la pensione provvisoria» sono soppressi. CAPITOLO II MODIFICHE AL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ
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