Art. 52
All'allegato VII, il testo dell'articolo 3, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il massimale menzionato al primo comma è portato a 3 129 FB per il funzionario che beneficia dell'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km
—
da una scuola europea o
—
da un istituto d'insegnamento di livello universitario del suo paese d'origine, a condizione che il figlio frequenti effettivamente un istituto d'insegnamento di livello universitario distante almeno 50 km dalla sede di servizio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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