Art. 44
In vigore dal 30 giu 1972
All'allegato I, sub B, il testo racchiuso tra parentesi a fianco della carriera di agente tecnico (gradi B 3, B 4 e B 5) è sostituito dal testo seguente:
«(In deroga agli dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado B 5 sono retribuiti secondo la tabella del grado B 5, prolungata di 4 scatti ottenuti mediante addizioni successive, a decorrere dal quarto scatto, dell'aumento biennale di scatto di tale grado).»
Storico versioni
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