Art. 34
All'articolo 80 sono aggiunti i commi seguenti:
In vigore dal 30 giu 1972
«Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell' dell'allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all' dell'allegato VIII, ad una pensione d'orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto dell'allegato VIII.
Se il coniuge — non funzionario — di un funzionario delle Comunità europee è deceduto, ciascun figlio risultante a carico di quest'ultimo ai sensi dell' dell'allegato VII ha diritto ad una pensione d'orfano fissata al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico.»
Storico versioni
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