Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1972
Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, il funzionario ha diritto al 50 % della retribuzione. Tuttavia, esso continua a percepire il 100 % dell'assegno per figli a carico e dell'assegno scolastico. Durante questo periodo non può esercitare alcuna altra attività retribuita. Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie ed al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base.»
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