Art. 19 · Al titolo IV, capitolo primo, è aggiunto un nuovo articolo 55 bis così redatto:

Art. 19

Al titolo IV, capitolo primo, è aggiunto un nuovo articolo 55 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 55 bis A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, l'autorità che ha il potere di nomina può autorizzare il funzionario ad esercitare la sua attività a orario ridotto se essa considera che una siffatta misura coincide anche con l'interesse ben compreso del servizio. Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato IV bis. Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto a effettuare ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1972:1473:oj#art-19