Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1970
Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1970. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 20 ottobre 1970. Per il Consiglio Il Presidente H.D. GRIESAU (1)GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2)GU n. L 143 del 1º.7.1970, pag. 1. (3)GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66. (4)GU n. L 3 del 7.1.1969, pag. 2. (5)GU n. L 271 del 29.10.1969, pag. 8.
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