Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1970
1. Le domande di rimborso previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 riguardano il totale delle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 30 giugno dell'anno seguente. 2. La Commissione decide di queste domande prima del termine dell'anno in corso, previa consultazione del Comitato del Fondo.
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