Art. 7
In vigore dal 25 ago 1970
1. Il premio è pagato nello Stato membro che ha rilasciato il certificato di premio. Ferma restando la verifica di cui all', paragrafo 3, tale premio è dovuto nel momento in cui risulta acquisito il relativo diritto.
2. L'importo del premio di cui al punto l) 2 del certificato di premio è anticipato, a richiesta dell'acquirente, secondo una delle seguenti procedure di pagamento, prescelta da ciascuno Stato membro: a) viene anticipato l'importo totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo, a condizione che venga costituita una cauzione pari al 20 % dell'importo, sotto forma di garanzia che risponda ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro;
b) viene anticipato un importo pari all'80 % dell'importo totale non appena il tabacco è sottoposto al controllo ; il saldo del premio è pagato quando il diritto al premio è acquisito, a condizione che venga costituita una cauzione pari a tale importo sotto forma di garanzia che risponda ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.
3. I versamenti possono essere effettuati solamente previa presentazione dell'esemplare n. 1 del certificato di premio debitamente compilato, vidimato e completato, il cui contenuto sia conforme a quello dell'esemplare n. 2.
4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la procedura di pagamento prescelta.
Storico versioni
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