Art. 12

Art. 12

In vigore dal 25 ago 1970
1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dell'autorità competente incaricata del controllo nonché del pagamento del premio previsti dal presente regolamento. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, le indicazioni concernenti: a) i quantitativi di tabacco di ogni varietà e, se del caso, di ogni qualità, per i quali, nel mese precedente è stato rilasciato il certificato di premio; b) i quantitativi di tabacco di ogni varietà e, se del caso, di ogni qualità, per i quali, nel mese precedente, è stato acquisito il diritto al premio.
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