Art. 6 · § 1

Art. 6

§ 1

In vigore dal 3 dic 1963
Se le funzioni di un membro cessano prima che scada il mandato, il suo sostituto è scelto dal Consiglio, per la rimanente durata del mandato, fra le ultime candidature presentate dalla Corte a norma dell'. Il Consiglio può tuttavia invitare la Corte a presentare tre candidature supplementari. § 2 In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Collegio, le funzioni sono assunte dal vicepresidente che ha la maggiore anzianità di carica o dal più anziano di età qualora i vicepresidenti abbiano pari anzianità di carica.
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