Art. 4
In vigore dal 3 dic 1963
I membri del Collegio non possono partecipare alla soluzione di alcuna controversia nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti o sulla quale siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta, od a qualunque altro titolo.
Se, per un motivo speciale, uno dei membri del Collegio ritiene di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una determinata controversia, lo comunica al proprio presidente. Qualora il presidente del Collegio ritenga che, per un motivo speciale, un membro non debba partecipare alla trattazione di una determinata controversia, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà sull'applicazione del presente articolo, decide il Collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1963:7:oj#art-4