Art. 26

Art. 26

In vigore dal 3 dic 1963
Le spese definite ripetibili nell'articolo 73 del Regolamento di procedura della Corte sono a carico delle parti. Qualora le parti non siano state sentite in merito alle spese nel compromesso di arbitrato di cui all', paragrafo 1, la formazione arbitrale decide ex aequo et bono su tali spesi. Si applica la tariffa prevista dall', paragrafo 5 del Regolamento di procedura della Corte. In caso che contestazione sulle spese ripetibili, la formazione arbitrale alla quale la controversia è stata assegnata delibera con ordinanza su richiesta della parte interessata, udite le osservazioni dell'altra parte.
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