Art. 25

Art. 25

In vigore dal 3 dic 1963
Il procedimento davanti al Collegio è gratuito. Le spese di funzionamento del Collegio, quali le indennità previste dall', le spese di cancellerie e le altre spese amministrative, nonchè le spese del procedimento propriamente detto di conciliazione o di arbitrato sono imputate al bilancio di funzionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica in un capitolo separato della sezione IV relativa alla Corte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1963:7:oj#art-25