Art. 23
In vigore dal 3 dic 1963
La formazione arbitrale, osservate le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed osservati i principi generali comuni al diritto degli Stati membri, delibera ex aequo et bono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1963:7:oj#art-23