Art. 22
In vigore dal 3 dic 1963
Il lodo arbitrale deve essere redatto per iscritto e recare la data del giorno in cui è stato firmato. Esso deve indicare i nomi degli arbitri ed essere provvisto della loro firma. Il lodo deve essere motivato ; tuttavia il compromesso può prevedere che taluni punti particolari non siano motivati.
La formazione arbitrale può stabilire che il lodo venga letto in pubblica udienza, le parti presenti o debitamente convocate.
Il lodo viene immediamente comunicato alle parti.
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