Art. 16

Art. 16

In vigore dal 3 dic 1963
Le parti possono farsi rappresentare od assistere da uno o più consulenti. A tal fine, ciascuna parte notifica, nel più breve termine, la sua intenzione al cancelliere, il quale avvisa la controparte. La presentazione dell'atto di compromesso o di memorie da parte di un consulente equivale alla suddetta notifica.
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