Art. 10
§ 1
In vigore dal 3 dic 1963
Il Collegio è investito di una controversia quando un esemplare del compromesso, concluso ai sensi degli del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, è trasmesso al presidente del Collegio.
Il Collegio si riunisce in formazioni arbitrali composte da tre arbitri, vale a dire dal presidente o da uno dei vicepresidenti e da due membri del Collegio. Ciascuna delle parti della controversia sceglie uno di questi due membri.
Il presidente del Collegio ripartisce le controversie tra se stesso ed i vicepresidenti, in consultazione con questi ultimi, al fine di dare alle parti le migliori garanzie di rapidità nella trattazione delle controversie. Le formazioni arbitrali sono tante quante sono le controversie in corso. Il presidente e ciascuno dei vicepresidenti del Collegio possono assumere la presidenza e ciascun altro membro può far parte di più formazioni arbitrali contemporaneamente.
§ 2
Oltre alla funzione di sostituti del presidente del Collegio, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo, i vicepresidenti assumono la presidenza delle formazioni arbitrali, secondo le indicazioni del presidente del Collegio.
Quando una controversia è sottoposta al Collegio, il presidente assume la presidenza della formazione arbitrale o designa uno dei vicepresidenti quale presidente di tale formazione. Il presidente della formazione arbitrale fissa allora a ciascuna delle parti un termine, non superiore ad un mese, entro il quale esse devono indicare per iscritto quali membri del Collegio scelgono in qualità di arbitri.
Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di un periodo uguale dal presidente della formazione arbitrale su richiesta motivata di una delle parti.
Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro in tempo utile, alla designazione di tale arbitro provvede il presidente della Corte su richiesta del presidente della formazione arbitrale.
§ 3
Nei casi di cui all' o in qualsiasi altro caso in cui un arbitro sia impedito di prender parte ad un procedimento, la parte che lo ha designato e che avrebbe dovuto designarlo nel caso di cui al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, ne designa un altro nel termine di un mese. Il paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, si applica mutatis mutandis.
§ 4
Quando, nel corso di un procedimento, si provvede alla sostituzione di un arbitro, il procedimento stesso riprende alla fase raggiunta nel momento in cui la vacanza si è verificata. Tuttavia, se il nuovo arbitro lo richiede, il procedimento orale è rinnovato dall'inizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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