Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 nov 1963
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963. Per il Consiglio Il Presidente L. de BLOCK (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 157 del 30 ottobre 1963, pag. 2620/63. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62.
Storico versioni

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