Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 lug 1963
Qualora persone fisiche o giuridiche od associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedono, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 17, di essere sentite e dimostrino di avervi interesse, la Commissione dà loro modo di manifestare il proprio punto di vista, per iscritto, nel termine da essa fissato.
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