Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 1963
1. Ai fini della ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione delle loro pensioni, i funzionari contemplati dall'articolo 83, paragrafo 3, dello statuto sono classificati nelle cinque categorie seguenti: a) funzionari sottoposti alle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone è dell'Acciaio e appartenenti alle istituzioni o agli organi comuni; b) altri funzionari e agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni; e) funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, trasferiti all'Alta Autorità e che passano quindi sotto lo statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; d) funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, trasferiti alla Commissione della Comunità Economica Europea o alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e che passano quindi sotto lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea o della Comunità Europea dell'Energia Atomica; e) funzionari ammessi al beneficio della statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica in virtù dell'articolo 102, paragrafo 5, di detto statuto. 2. Gli oneri delle pensioni dei funzionari di ciascuna delle categorie previste al paragrafo 1 si ripartiscono nel modo seguente: a) i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera a) rimangono iscritti al fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio che assume la totalità dell'onere delle prestazioni previste nel regime pensioni di questi funzionari; b) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Alta Autorità, la Commissione della Comunità Economica Europea e la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica prendono ciascuna a proprio carico un terzo delle somme pagate a titolo di prestazioni previste nel regime pensioni; c) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'onere delle prestazioni derivanti dai diritti acquisiti a titolo del regime pensioni è ripreso per intero dall'istituzione alla quale il funzionario è trasferito; d) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera e), i diritti acquisiti presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono presi a carico, nella loro totalità, dalla Commissione della Comunità Economica Europea o dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica; quale contropartita, l'Alta Autorità versa all'istituzione dalla quale dipende il funzionario al momento del trasferimento, l'importo corrispondente ai diritti acquisiti dal funzionario presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, tenuto conto dei servizi prestati durante il periodo prestatutario, rappresentati dai contributi del funzionario e dell'istituzione, maggiorati degli interessi al saggio annuo del 3,5 % per il periodo fino al 31 dicembre 1961 e degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % per il periodo posteriore a tale data.
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