Art. 109
In vigore dal 26 feb 1963
Sino all'entrata in funzione del comitato del personale, che dovrà aver luogo al più tardi il 1º luglio 1963, le attribuzioni di questo comitato sono svolte dal comitato provvisorio del personale eletto dagli agenti in servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto.
Le attribuzioni del comitato dello statuto sono svolte durante lo stesso periodo da un comitato provvisorio dello statuto composto di un rappresentante designato dal comitato provvisorio del personale di ciascuna istituzione e di un rappresentante designato da ciascuna istituzione.»
Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1962.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963.
Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS
Storico versioni
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