Art. 1
In vigore dal 3 lug 1962
1. Le parole «anteriormente al 1º agosto 1962» sono sostituite dalle parole «anteriormente al 1º novembre 1962» all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17.
2. La seguente frase è aggiunta all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17:
«Tuttavia, in deroga a quanto precede, gli accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali partecipano soltanto due imprese debbono essere notificati anteriormente al 1º febbraio 1963».
3. Nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17, le parole «anteriormente al 1º agosto 1962» sono sostituite dalle parole «nei termini previsti all'articolo 5, paragrafo 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1962:59:oj#art-1