Art. 7

Art. 7

In vigore dal 4 apr 1962
1. Le entrate del Fondo sono costituite durante i primi tre anni dai contributi finanziari degli Stati membri calcolate per una parte in base al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 200, paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra parte proporzionalmente alle importazioni nette effettuate da ciascun Stato membro in provenienza da paesi terzi. Le due parti dei contributi degli Stati membri coprono le entrate totali del Fondo nelle seguenti proporzioni: >PIC FILE= "T0001423"> 2. Prima della fine del terzo anno, alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all', il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 200, paragrafo 3 del Trattato, stabilisce al fine di garantire il progressivo passaggio al regime del mercato unico le norme relative alle entrate del Fondo, valide a decorrere dal 1º luglio 1965 e sino alla fine del periodo transitorio.
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