Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 apr 1962
Per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, viene istituito un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in appresso denominato il «Fondo». Il Fondo costituisce una parte del bilancio della Comunità. Titolo 1 : Fase del mercato unico
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