Art. 21 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 21

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 6 feb 1962
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione degli . 2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione ; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
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