Art. 16
Penalità di mora
In vigore dal 6 feb 1962
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del Trattato conformemente ad una decisione presa in applicazione dell' del presente regolamento,
b) a porre fine ad ogni azione vietata in virtù dell', paragrafo 3,
c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5,
d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3.
2. Quando le imprese o associazioni d'imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
3. Sono applicabili le disposizioni dell', paragrafi 3, 4, 5 e 6.
Storico versioni
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