Art. 13 · Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

Art. 13

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

In vigore dal 6 feb 1962
1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell', paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell', paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento. 2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.
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