Art. 11 · Richiesta di informazioni

Art. 11

Richiesta di informazioni

In vigore dal 6 feb 1962
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonchè presso le imprese e associazioni di imprese. 2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione d'imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese. 3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonchè le sanzioni previste dall', paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte. 4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. 5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall', paragrafo 1, lettera b) e dall', paragrafo 1, lettera c), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione. 6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
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