Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 giu 1960
1. Nel traffico interno della Comunità sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati. Questo divieto non pregiudica la validità dei contratti di diritto privato. 2. È vietato altresì di stabilire tariffe o di fissare, in qualisiasi forma, prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe una discriminazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3. I divieti di cui al presente articolo hanno vigore dal 1º luglio 1961.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1960:11:oj#art-4