Art. 4
In vigore dal 27 giu 1960
1. Nel traffico interno della Comunità sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
Questo divieto non pregiudica la validità dei contratti di diritto privato.
2. È vietato altresì di stabilire tariffe o di fissare, in qualisiasi forma, prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe una discriminazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. I divieti di cui al presente articolo hanno vigore dal 1º luglio 1961.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1960:11:oj#art-4