Art. 23
In vigore dal 27 giu 1960
Le sanzioni inflitte dalla Commissione a norma degli sono applicate nelle condizioni previste dall'articolo 192 del Trattato. Le somme percepite in esecuzione delle decisioni con le quali tali sanzioni vengono inflitte, sono versate alla Comunità Economica Europea e figurano tra le entrate del suo bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1960:11:oj#art-23