Art. 18

Art. 18

In vigore dal 27 giu 1960
1. La Commissione, accertata l'esistenza di una discriminazione ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del Trattato, può, per ogni caso di discriminazione e nell'ambito delle decisioni previste dall'articolo 79, paragrafo 4, infliggere al vettore responsabile una sanzione fino ad un massimo di venti volte il prezzo del trasporto percepito o richiesto. 2. Se una discriminazione ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del Trattato sussiste nonostante una diffida della Commissione, quest'ultima può, per ogni caso di discriminazione e conformemente all'articolo 79, paragrafo 4 del Trattato, infliggere al vettore responsabile una sanzione fino ad un massimo di diecemila unità di conto. 3. Prima di infliggere una sanzione secondo il disposto dell', la Commissione consulta ogni Stato membro interessato al quale comunica copia di tutti i documenti e gli elementi d'informazione raccolti nel quadro dell'esame cui ha proceduto in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 4 del Trattato. Ogni Stato membro consultato può richiedere il parere di una autorità nazionale indipendente e deve fornire una riposta entro un termine di due mesi.
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