Art. 16
In vigore dal 27 giu 1960
Previa consultazione della Commissione ed entro il termine previsto dall', paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni appropriate applicabilli: a) ai vettori che si siano sottratti alle misure di controllo di cui all', paragrafo 2, e all';
b) alle imprese che, dopo essere state richieste, non abbiano fornito al loro Governo entro il termine stabilito le informazioni di cui agli ;
c) alle imprese che abbiano scientemente fornito informazioni false al loro Governo.
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