Art. 14

Art. 14

In vigore dal 27 giu 1960
1. Gli Stati membri assicurano il controllo dell'esecuzione degli obblighi imposti ai vettori dall', paragrafo 2, e dagli del presente Regolamento, nonchè dell'obbligo di comunicazione previsto dall'. A tal fine essi adottano i provvedimenti necessari, previa consultazione della Commissione, anteriormente al 1º luglio 1961. 2. In quanto l'esecuzione del presente Regolamento lo renda necessario, la Commissione può affidare missioni di controllo ai propri agenti o ad esperti, perchè verifichino e sorveglino l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese ai sensi degli del presente Regolamento. A tal fine, i mandatari della Commissione godono delle facoltà e dei poteri seguenti: a) verificare i libri e gli altri documenti professionali delle imprese, b) fare copie o estratti, in loco, di tali libri e documenti, c) avere accesso a tutti i locali, terreni e veicoli delle imprese, d) esigere ogni chiarimento relativo ai libri ed ai documenti. I mandatari della Commissione esercitano tali facoltà e poteri su presentazione di un lasciapassare dal quale risulti che essi sono incaricati di procedere, nella misura necessaria, a dei controlli in base alla presente disposizione. Essi devono essere muniti di un ordine di missione in cui siano indicati l'impresa e l'oggetto del controllo. L'ordine di missione e la qualifica delle persone incaricate di eseguirla sono debitamente notificati in precedenza allo Stato interessato. Degli agenti di questo Stato possono, su richiesta dello Stato stesso o della Commissione, assistere i mandatari della Commissione nello svolgimento della loro missione. Se un'impresa si oppone al controllo previsto dal presente Regolamento, lo Stato interessato è tenuto a fornire l'aiuto e l'appoggio necessari ai mandatari della Commissione, al fine di permetter loro di svolgere le missioni di controllo di cui sono incaricati. A tal fine gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano i necessari provvedimenti anteriormente al 1º luglio 1961. 3. Tutte le persone che prendono parte alle operazioni di controllo di cui al presente articolo sono vincolate dal segreto professionale, conformemente all'articolo 214 del Trattato.
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