Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 mar 1959
I produttori e gli utilizzatori di materie grezze e di materie fissili speciali trasmettono alla Commissione, per ciascuno dei loro impianti, al più tardi il 15 di ogni mese: a) un bilancio delle materie di cui essi hanno disposto nel corso del mese precedente, al quale è allegata una ricapitolazione delle spedizioni e degli arrivi di materie avvenuti nel corso del mese con l'indicazione per ciascuna di esse : della data, della quantità, composizione, forma e del fornitore o destinatario, conformemente al prospetto Nº III il cui modello è allegato al presente Regolamento; b) una specifica, qui appresso chiamata inventario, delle materie di cui hanno disposto all'ultimo giorno del mese precedente. Detto inventario, compilato nella forma determinata dagli interessati, indica: 1º la quantità, la composizione e la forma delle materie esistenti in ciascun deposito, indicandone l'ubicazione; 2º la quantità, la composizione e la forma delle materie in corso di lavorazione; 3º le osservazioni che si riferiscono alle differenze e alle perdite risultanti nel bilancio dello stesso mese. Il primo inventario presentato in applicazione del presente Regolamento indica il metodo o i metodi utilizzati per la compilazione e quello o quelli utilizzati e per la misura delle quantità ricevute o spedite. Lo stesso dicasi degli inventari successivi quando il metodo o i metodi utilizzati vengono modificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1959:8:oj#art-5