Art. 1
In vigore dal 12 mar 1959
Il presente Regolamento definisce la natura e la portata degli obblighi previsti dall'articolo 79 del Trattato, al fine di permettere alla Commissione di conoscere la quantità e la natura delle materie sottoposte al Controllo che esistono effettivamente nella Comunità, il luogo in cui esse si trovano ed i trasferimenti di cui esse sono oggetto, senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 84, comma 3.
Parte prima : Disposizioni generali
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