Art. 9
In vigore dal 23 feb 1959
Nel caso in cui uno Stato membro decide di liberarsi del saldo non versato del suo contributo mediante rimessa di un riconoscimento di debito a vista, in applicazione dell', paragrafo 3 del Regolamento, la forma e le disposizioni di tale riconoscimento di debito sono stabilite d'accordo con la Commissione, al più tardi, entro il 1o dicembre dell'esercizio cui si riferisce.
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