Art. 51

Art. 51

In vigore dal 23 feb 1959
Per ogni pagamento, la Commissione dispone di un termine di quattro mesi dal ricevimento dei documenti giustificativi, per fare opposizione. Trascorso tale termine, l'ente delegato al pagamento è ritenuto sollevato da ogni responsabilità per il pagamento considerato. Il conto del Fondo presso l'ente delegato al pagamento viene chiuso alla fine di ogni anno.
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