Art. 50
In vigore dal 23 feb 1959
L'ente delegato al pagamento effettua i pagamenti ordinati, dopo aver verificato l'esattezza delle imputazioni; l'esistenza e la disponibilità del credito e la regolarità dei documenti presentati.
Egli appone il suo visto sulla distinta riepilogativa.
Invia quindi alla Commissione, dopo ogni pagamento, un estratto conto con il numero della distinta e trasmette mensilmente alla stessa un esemplare delle distinte riepilogative e dei relativi allegati, corrispondenti ai pagamenti del mese precedente.
Storico versioni
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