Art. 49

Art. 49

In vigore dal 23 feb 1959
La distinta va predisposta in quattro esemplari. I primi due sono trasmessi all'ente delegato al pagamento, unitamente ai documenti giustificativi pure in due esemplari. Il terzo è indirizzato lo stesso giorno alla Commissione. Il quarto viene conservato a corredo della contabilità dell'ordinatore locale.
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