Art. 20
In vigore dal 23 feb 1959
Ogni progetto, presentato ai sensi dell' della Convenzione di applicazione, costituisce un insieme nettamente a sé stante di azioni fra loro complementari. Come tale, esso è soggetto a realizzazione autonoma. L'inizio della sua realizzazione deve essere possibile non appena ultimate le operazioni per le quali è stato sollecitato l'intervento del Fondo.
Un progetto può prevedere in tutto o in parte il finanziamento di ricerche scientifiche o tecniche che interessino le popolazioni dei paesi e territori.
L'esecuzione del progetto può estendersi a più esercizi finanziari.
Storico versioni
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