Art. 9

Art. 9

In vigore dal 3 dic 1958
I principi e le modalità di organizzazione delle suddette responsabilità per gli ordinatori e contabili del Fondo sono stabilite in conformità delle disposizioni che saranno prese in applicazione degli articolo 209 lettera c) e 215 comma 3) del Trattato. Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente L. ERHARD
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