Art. 9
In vigore dal 3 dic 1958
I principi e le modalità di organizzazione delle suddette responsabilità per gli ordinatori e contabili del Fondo sono stabilite in conformità delle disposizioni che saranno prese in applicazione degli articolo 209 lettera c) e 215 comma 3) del Trattato.
Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1958.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ERHARD
Storico versioni
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